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In questi anni il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, ma più in specifico di comunicazione informatica tra P.A. e cittadini, si è mosso in maniera disarticolata, non programmata, e sicuramente confusa nelle modalità, negli obiettivi ed in generale nell’approccio. |
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Del resto è comprensibile: internet – di chiara vocazione comunicativa - è letteralmente “piombata” su un assetto della Pubblica Amministrazione (ma sarebbe più utile ragionare al plurale con Pubbliche Amministrazioni) caratterizzato dallo strapotere della burocrazia e conseguentemente refrattario all’innovazione o perlomeno diffidente. La forzata convivenza tra i due “sistemi” ha prodotto delle situazioni schizofreniche per cui anche all’interno di una stessa P.A. si trovano servizi al cittadino di “eccellenza” informatica e paradossi che rasentano la comicità[1].
Della Posta Elettronica Certificata (PEC) si parla da diversi anni ed i primi provvedimenti normativi che ne prevedono l’utilizzo sono del 2005, ma è con la legge n. 2 del 28/01/2009 che viene imposto l’obbligo per i professionisti (iscritti in Albi o Elenchi ) di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata entro un anno e di comunicarla ai propri Ordini.
Gli Assistenti Sociali, come per tutti quei professionisti per i quali è previsto un ordine, rientrano quindi in questa previsione normativa e debbono procedere a reperire un gestore autorizzato di PEC che li accrediti.
In pratica si tratta di aprire una nuova casella di posta (analogamente a quelle che si aprono con i propri fornitori di connessione ad internet come Libero.it Alice.it ecc.. ) tra i provider autorizzati il cui elenco lo si trova qui.
I costi vanno dai 5 euro/anno in su.
Ora la domanda che molti si pongono è: ma perché non posso usare la mia? Il motivo è nelle questioni tecniche: la Posta Elettronica Certificata “viaggia” su sistemi “sicuri” che ne garantiscono l’inoltro e “certificano” l’invio analogamente con quanto avviene con le comuni raccomandate postali con ricevuta di ritorno.
Un possibile utilizzo potrebbe essere – per esempio – l’inoltro da parte degli Ordini Regionali delle convocazioni per le elezioni, di comunicazioni riguardanti contenziosi relativi all’iscrizione, al pagamento delle quote ecc…
Dal lato Assistente Sociale l’utilizzo di una casella PEC – oltre che per comunicazioni con l’Ordine - può essere esteso anche in altri ambiti (le famigerate questioni condominiali, rapporti con i fornitori di servizi, contenziosi vari con le Amministrazioni ecc…)
Come si vede la praticità e l’economicità del sistema si ripaga ampiamente con evidenti risparmi rispetto all’utilizzo postale in termini di tempo/lavoro, spese materiali e non da ultimo, anche in termini ecologici.
Tutto ok dunque? Purtroppo no: le analogie con la classica raccomandata postale con ricevuta di ritorno si fermano …. alla borsa del postino.
La PEC – non per motivi tecnici ma progettuali – non ha il meccanismo che nel lessico delle nostre poste si chiama “avvenuta giacenza”, cioè la certezza che il destinatario ha effettivamente tra le mani la raccomandata.
Facciamo un esempio:
con la classica raccomandata postale l’Ordine della Regione X deve comunicare all’A.S. Pippo che ha aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti sulla base di tot considerazioni, l’Ordine comunica nella stessa missiva che Pippo ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento della raccomandata per presentare le proprie controdeduzioni altrimenti si dà corso al provvedimento disciplinare in questione. Il nostro postino va a casa di Pippo, lo trova, gli fa firmare una ricevuta e da quella data decorrono i 30 giorni.
Il postino può non trovare Pippo ed in quel caso gli lascia l’avviso che ha una raccomandata da ritirare all’ufficio postale di zona. Pippo va all’ufficio postale, ritira la raccomandata e da quest’altro momento iniziano i 30 giorni per controdedurre. Se entro 30 giorni Pippo non si reca all'ufficio postale a ritirare la raccomandata, la stessa viene ritornata dalle poste all’Ordine facendogli sapere che nessuno ha provveduto a ritirare la raccomandata (ma questa è relativamente un’altra questione).
Con la Posta Elettronica Certificata l’Ordine della Regione X prepara la mail nella quale comunica a Pippo come sopra e la invia al proprio gestore PEC (che può essere diverso da quello di Pippo) questo gestore a sua volta la invia al gestore PEC di Pippo il quale fa ritornare all’Ordine mittente la comunicazione che la “raccomandata” è stata presa in consegna e questa comunicazione è – nel sistema PEC – la “ricevuta di ritorno” che fa scattare i 30 giorni entro cui Pippo deve rispondere.
Come si vede, rispetto alla posta tradizionale, manca un passaggio tutt’altro che trascurabile: la ricevuta che ritorna all’Ordine dice solo che il messaggio sta nella casella di posta di Pippo, non che Pippo l’abbia scaricata e/o letta. Ma questo – per la normativa che regola la PEC – è un dettaglio trascurabile, la ricevuta che ritorna all’Ordine vale come ricevuta di ritorno e fa scattare inesorabilmente i 30 giorni previsti.
Se Pippo non apre la sua casella di posta perchè sta al mare, in ospedale o ha il computer rotto, non importa: per la PEC lui ha ricevuto la raccomandata, punto.
In pratica questo significa che chiunque ha una casella di PEC è di fatto obbligato a visitarla spesso, anche quando non “lavora”.
Ora noi non sappiamo se Pippo merita la sanzione disciplinare che gli vuole comminare l’Ordine della Regione X (certo che se non legge la posta per 30 giorni c’è qualcosa che non va nel suo essere professionista) tuttavia il legislatore che ha dato disposizione ai tecnici progettisti della PEC avrebbe dovuto imporre l’adozione di meccanismi tecnico/informatici in grado di certificare il materiale ricevimento della comunicazione, la tecnologia c’è … il buon senso?
Per saperne di più consulta il "manuale" della Pec a cura Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
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