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Benvenuto,
Ospite
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In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Pomezia Servizi S.p.A. in data 22/09/2011 , è indetta Selezione Pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato con qualifica di Assistente Sociale e la formazione di una graduatoria aperta, della durata di 24 mesi, da utilizzare per fare fronte ad eventuali altre necessità di personale con medesima qualifica che dovessero evidenziarsi.
Al posto è annesso il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale dipendente delle realtà del settore assistenziale, sociale, socio sanitario, educativo, nonché da tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficienza UNEBA. www.pomeziaservizispa.it/bandi/20111221.htm |
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Ciao... qualcuno può consigliare dove trovare la legislazione comunale?
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ma già che ci sono potevano aggiungere, tra i documenti da allegare, anche un certificato di battesimo autenticato dal Papa!!! Mah..senza parole!
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Ragazze/i su che cosa vi preparerete per la prova???
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Perchè nessuno risponde? Chi ha intenzione di presentare la domanda, su cosa si preparerà?
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the lord of the rings ha scritto:
ma già che ci sono potevano aggiungere, tra i documenti da allegare, anche un certificato di battesimo autenticato dal Papa!!! Mah..senza parole! |
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ciao ho saputo anch'io del concorso penso che io mi preparerò sicuramente sui libri per concorsi della casa editrice Simone. Ne ho trovato proprio uno per prepararsi sui quiz e su traccie scritte.
Sarebbe utile sapere da chi è composta la commissione chi riesce a saperlo spero che lo renderà noto |
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Mi potresti dire gentilmente il titolo del libro? Grazie mille
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cmq vogliono anche copia del certificato di laurea....
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qualcuno ha avuto notizie???
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Dal 1° gennaio 2012 i certificati varranno solo se presentati ai privati, mentre nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio potrà richiederli.
La normativa vigente (DPR 445 del 2000 e articolo 15 della legge 183 del 2011 nota come Legge di stabilità 2012) stabilisce che dal 1° gennaio 2012 i certificati varranno solo tra privati, mentre nessuna amministrazione pubblica e nessun esercente un pubblico servizio potrà richiederli: varranno solo ed esclusivamente le autocertificazioni. Sui certificati dovrà essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici esercizi”. In particolare l’art. 15 della legge, al primo comma, prevede che a partire dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati: invece, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione (ad esempio Comune, Provincia, Regione, Ministeri, Scuole, Agenzia delle Entrate, ecc.) e i gestori di pubblici servizi (come le Società che gestiscono i rifiuti, i trasporti, i servizi idrici, ecc.) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Ricorrere all’autocertificazione L’autocertificazione è una dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, che sostituisce i certificati (es. residenza, titolo di studio, lavoro ecc.) o gli atti di notorietà. Va rilasciata con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza bolli. Tali dichiarazioni sostitutive sono firmate dall’interessato in presenza del dipendente della P. A. addetto a riceverle oppure firmate e presentate (o trasmesse via posta o via fax) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità (niente autentica e niente bolli. L’autocertificazione è gratuita e gli Enti pubblici, così come i gestori di pubblico servizio, hanno l’obbligo di accettarla. Cosa fare in caso di rifiuto dell'autocertificazione Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito. Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro.Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio. Cosa si può autocertificare ? Il Testo Unico sulla documentazione amministrativa, il D. P. R. 445 del 28/12/2000 (pubblicato sulla G. U. n° 42 del 20/022001), che raccoglie ed integra le varie norme esistenti in materia. Il T. U. riporta all’art.46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, gli stati , le qualità personali e fatti che sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni e cioè: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e nel caso specifico dell'iscrizione all'Albo l'autocertificazione vale se mesi come il relativo certificato. Tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del T. U. 445/00). Per scaricare fac simile per autocertificare l’iscrizione all’Albo Professionale Download (autocert.doc 26kB) Chi volesse approfondire l’argomento può visitare il sito del Ministero della Funzione Pubblica: www.funzionepubblica.it |
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non ho capito il nesso...
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the lord of the rings ha scritto:
ma già che ci sono potevano aggiungere, tra i documenti da allegare, anche un certificato di battesimo autenticato dal Papa!!! Mah..senza parole! |
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Ringraziano per il messaggio: schiuma.roma
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oggi ho inviato una mail per sapere più o meno la tempistica di questa selezione.... Qualcuno ha notizie in merito?
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tutto tace....
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che amarezza....
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non ho parole: mi hanno esclusa dalla selezione perchè la mia domanda inviata il 18 gennaio è arrivata il 24 gennaio (scadenza 23 gennaio).
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allora???? notizie della prova scritta? com'era?
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sono uscite le graduatorie provvisorie sono sul sito
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TROTTOLINA ha scritto:
sono uscite le graduatorie provvisorie sono sul sito brava! |
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