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iscrizione albo A
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ARGOMENTO: iscrizione albo A

iscrizione albo A 14/10/2012 21:12 #1609

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Salve a tutti,
sono iscritta alla LM 87 ma già iscritta all'albo B. una volta laureata dovrò risostenere l'esame di Stato per la sezione A oppure posso fare il passaggio?
grazie

Re: iscrizione albo A 18/10/2012 11:44 #1615

Ciao,
sono nella tua stessa condizione.
Si per iscriverti alla sezione A DEVI sostenere un nuovo esame di stato,
basta che leggi il DPR 328 del 2001 e verifichi...
Dove pensi di sostenerlo?

Re: iscrizione albo A 18/10/2012 21:43 #1619

  • mdc
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aiutoooo! ma allora in quali casi si può transitare dalla sezione B alla sezione A????

Re: iscrizione albo A 23/10/2012 11:27 #1626

in nessuno senza aver superato l'esame di stato come ti dicevo:
DPR 328/2001

Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti
professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e
competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello
del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica
;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di
studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo
professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Capo IV
Professione di assistente sociale

Art. 20.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli assistenti sociali
sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e'
accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli
assistenti sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".
Art. 21.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
le seguenti attivita' professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel
campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualita' degli interventi nei
servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attivita' di tirocinio degli studenti dei
corsi di laurea specialistica della classe 57/S - Programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attivita' didattico-formativa connessa alla programmazione e
gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) attivita', con autonomia tecnico-professionale e di giudizio,
in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il
sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunita' in
situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la
collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo
settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e
alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi
specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attivita' di informazione e comunicazione nei servizi sociali
e sui diritti degli utenti;
d) attivita' didattico formativa connessa al servizio sociale e
supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della
classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e) attivita' di raccolta ed elaborazione di dati sociali e
psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
Per l'ammissione all'esame di Stato e'
richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 57/S -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e
metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi
sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche
sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di
servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti:
analisi valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi
sociali; discussione e formulazione di piani o programmi per il
raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione
esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione
dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici relativi
all'attivita' svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia
professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli
assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti
all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto
per almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B
e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato. Per l'ammissione all'esame di Stato e'
richiesto il possesso della laurea nella classe 6 - Scienze del
servizio sociale.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area di servizio
sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del
servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di
disagio sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti:
principi di politica sociale; principi e metodi di organizzazione e
offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti:
legislazione e deontologia professionale; discussione dell'elaborato
scritto; esame critico dell'attivita' svolta durante il tirocinio
professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi,
discussione e formulazione di proposte di soluzione di un caso
prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli assistenti sociali
sono iscritti nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in
servizi sociali conseguita ai sensi della normativa previgente
l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla
data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per
almeno cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui
all'articolo 20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
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